Il Consiglio d’istituto è l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali della scuola.
Componenti:
Dirigente Scolastico: Prof. Emiliano Giorgi
Rappresentanti dei Docenti - Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria I Grado: Genitori Personale ATA Info Normativa Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
Perticarini Cristina
Infanzia San Michele Lido
Bastarelli Roberta
Primaria Tiro a Segno
Paoletti Ilenia
Primaria San Michele Lido
Cappellini Elena
Primaria Luigi Salvadori
Capponi Alice
Infanzia S.Giuliano
Mongardini Sandro
Primaria Capodarco
Girotti Michela
Secondaria I° Grado Capodarco
Pasquarè Tiziana
Secondaria I° Grado Fracassetti
Bonifazi Alessandra
Primaria Cavour
Cellucci Rosalba
Primaria Capodarco
Corsi Francesca
Primaria Tiro a Segno
Fedeli Cristina (Presidente)
Primaria TIro a Segno
Leoni Silvia
Primaria Cavour
Mecozzi Samuele
Infanzia San Marco
Quatrini Cristina
Primaria Salvadori
Santarelli Francesca
Primaria Capodarco
Marini Carla
Infanzia San Salvatore
Zega Giuseppina
Primaria Tiro a Segno
Carla Romagnoli
DSGA
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.